Art. 10.

      1. Il comma 1 dell'articolo 673 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario».